(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25
                         del 25 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Assicurazione dei Consiglieri regionali
 
  1. Il secondo  comma  dell'articolo  1  della  legge  regionale  30
dicembre   1981,  n.  57  (Assicurazione  contro  gli  infortuni  dei
Consiglieri regionali) e' sostituito dal seguente:
  "L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali
assicurazione  contro  i  rischi  conseguenti  all'espletamento   del
mandato.  La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei
Consiglieri  che  presentino  formale impegno di aderire per l'intera
durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo
3, secondo comma