(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Assicurazione dei Consiglieri regionali 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma